Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) modificato con la conversione in legge del “Decreto Liquidità” (L. 5 giugno 2020 n.40)

 

Con la conversione in legge del “Decreto Liquidità” (n. 23/2020) l’art. 10 ha subito delle interessanti modifiche, di cui in seguito.

Il nuovo testo della norma conferma innanzitutto l’improcedibilità di tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, aventi ad oggetto il procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito “Legge Fallimentare”), l’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (art. 195 della Legge Fallimentare) e l’accertamento dello stato di insolvenza (art.3 decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270).

Il nuovo testo della norma conferma altresì che la suddetta improcedibilità non trova applicazione

nel caso di richiesta al pubblico ministero contenente domanda di emissione di  provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento (art.15 comma 8 della Legge Fallimentare).

La legge di conversione introduce i seguenti nuovi casi di esclusione dell’improcedibilità:

a) ricorso  presentato  dall’imprenditore  in  proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;

b) istanza di fallimento da chiunque formulata, nei casi di inammissibilità della proposta di concordato (art. 162, comma 2 della Legge Fallimentare), di revoca dell’ammissione al concordato (art. 173 comma 2 e 3 della Legge Fallimentare), e di rigetto del concordato nel corso del giudizio di omologazione (art. 180 comma 7 della Legge Fallimentare), ove il Tribunale dichiara il fallimento del debitore;

c) fallimento dichiarato su richiesta del pubblico ministero e l’insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore (art. 7, numero 1 della Legge Fallimentare).

Ulteriori novità sono state introdotte al terzo comma della norma in commento che ora prevede un termine entro cui deve  intervenire la dichiarazione di fallimento (30/09/2020) e ulteriori casi di non computabilità del periodo di improcedibilità di cui al comma 1, rispetto a talune specifiche disposizioni della Legge Fallimentare.

Si segnala a questo riguardo la non computabilità del periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 ai fini della valutazione di inefficacia i) degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito ( art. 64 della Legge Fallimentare), ii) di pagamenti di crediti in scadenza nel giorno della dichiarazione di fallimento (art. 65 della Legge Fallimentare) e di revoca degli atti a titolo oneroso, di pagamenti e delle garanzie ( art. 67, commi 1 e 2 della Legge Fallimentare).

Di seguito l’art. 10 del Decreto Liquidità come modificato dalla legge di conversione:

“1. Tutti i ricorsi ai sensi degli  articoli  15  e  195  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto  legislativo  8  luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9  marzo  2020  ed  il  30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall’imprenditore  in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;

b) all’istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,  267, o quando la richiesta è presentata ai  sensi  dell’articolo  7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942»;

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa  seguito,  entro  il  30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui  al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67 primo e secondo comma, 69-bis e  147  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267”.

(GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020)

 

Avv. Federico Maccone, Partner