Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 – Art. 80 Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo | IT

 

L’art. 80 del Decreto Rilancio estende notevolmente il periodo di blocco dei licenziamenti già previsto dell’art. 46 del Decreto Cura Italia.

L’art. 80 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“Rilancio”)  ha modificato l’art. 46 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Per effetto delle modifiche ora introdotte , per un periodo di cinque mesi, ovverossia dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020, non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo mentre quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 sono sospese.

Sino al 17 agosto 2020 non possono essere intimati dai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa). Rimane invece possibile in questo periodo intimare licenziamenti individuali determinati da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore (giustificato motivo soggettivo) o da giusta causa. L’art. 80 precisa poi che, sino al 17 agosto 2020 sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 (cioè i recessi disposti da datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in uno stesso comune o più di sessanta nel territorio nazionale).

La norma consente infine ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, di revocare il recesso intimato per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 anche dopo il termine di quindici giorni previsto dal comma 10 dell’art. 18 della legge 1970 n. 300 purchè contestualmente facciano ricorso alla cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento. In tali casi il rapporto di lavoro s intende ripristinato senza interruzione, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Avv. Federico Maccone, Partner

 

AVVERTENZA: Le previsioni contenute in questo articolo potrebbero subire modificazioni in sede di conversione del Decreto Legge in Legge.