Un’ulteriore disposizione normativa del decreto il cui contenuto può incidere in maniera rilevante sulla potenziale attività processuale, è quella contenuta nel 1°comma dell’Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale) ove si prevede – compatibilmente con la tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali – che ogni corrispondenza raccomandata (o assicurata o relativa alla distribuzione di pacchi) e notificazione a mezzo posta, dovranno avvenire attenendosi a determinate cautele.
In particolare gli operatori postali procederanno alla consegna delle menzionate missive, accertandosi previamente della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma verrà apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Poste Italiane ha fornito tramite il suo sito l’indicazione di ulteriori modalità operative che tengono in considerazione la facoltà del destinatario o della persona incaricata di richiedere, al momento del recapito, il rilascio dell’avviso di giacenza con conseguente deposito della corrispondenza presso l’Ufficio Postale per il ritiro nei termini indicati nella stessa missiva. Ove il destinatario non eserciti tale facoltà per assenza o rifiuto, le modalità sono regolate secondo le procedure già previste dalla legge (ossia deposito di avviso e spedizione di raccomandata al destinatario nel primo caso e annotazione del rifiuto della consegna nell’altro caso) che nel caso in questione (invio di missive e raccomandate a.r. ecc.) è la Delibera 385/13/CONS in particolare gli art. 21.1. e 25.
Cautele analoghe sono previste anche per l’invio di corrispondenza tramite Corriere Espresso
Quanto alle notifiche delle missive a mezzo posta, gli invii saranno depositati presso gli Uffici Postali e si procederà – ex art. 8 legge 890/1982 – a rilascio di avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso ricevimento (CAD). Tale operatività – motivata da emergenza sanitaria – verrà annotata sull’avviso di ricevimento.
In considerazione della frequente necessità di tutelare il credito attraverso l’invio alle varie società debitrici di raccomandata a.r. avente ad oggetto diffida di pagamento, anche ai fini di interrompere il decorso dei termini di prescrizione, sembra opportuno e preferibile nel periodo in corso e per quanto possibile, procedere all’invio di dette missive prediligendo il mezzo della PEC.
COVID-19 Task Force
Alessandro Berni