L’art. 93 del Decreto Rilancio costituisce un’occasione per commentare la qualità legislativa in epoca Coronavirus.
Con tale norma, come è noto, il legislatore ammette la proroga dei contratti di lavoro a termine anche in assenza di “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, di esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria” (art. 19 D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015).
Fin qui tutto bene se non che in una norma di quattro righe e 70 parole ve ne sono ben 39 che danno luogo a “criticità”.
Innanzitutto i contratti beneficiari della disposizione normativa sono solo quelli “in essere alla data del 23 febbraio 2020”; ne rimangono esclusi quelli terminati prima della data indicata e quelli stipulati dopo la detta data. In secondo luogo, dalla lettura della disposizione, sembrerebbe possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine solo se ciò avvenga “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: ciò sembra confliggere con il regime di acausalità che la norma mira invece a perseguire. Oscura è infine la frase secondo cui “è possibile rinnovare o prorogare [ i contratti] fino al 30 agosto 2020” non essendo chiaro se la data rappresenti il termine del rinnovo o della proroga ovvero il termine entro cui è possibile rinnovare o prorogare i contratti (a termine).
Di seguito il testo dell’art. 93 del decreto legge 19 maggio 20202 n. 34 (in corso di conversione).
Articolo 93 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Avv. Federico Maccone, Partner