Legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha convertito in legge con modificazioni il Decreto Liquidità (D.l. 23/2020)

 

Con legge 5 giugno 2020, n. 40 è stato convertito in legge con modificazioni il Decreto Liquidità (D.l. 23/2020).

La legge è entrata in vigore il 7/6/2020.

In sede di conversione è stato introdotto l’art. 29-bis (Obblighi dei  datori  di  lavoro  per  la  tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)  che stabilisce: “ 1. Ai fini della tutela contro il rischio  di  contagio  da  COVID-19,  i  datori  di  lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione  delle  prescrizioni  contenute nel protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure  per  il contrasto e il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il  Governo  e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e  negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi  previste.   Qualora   non   trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le  misure  contenute nei protocolli o accordi di settore  stipulati  dalle  organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale”.

Tale norma era stata invocata a gran voce dal mondo produttivo dopo che l’INAIL aveva stabilito che avrebbe indennizzato come infortunio il contagio da virus “in occasione di lavoro”.

Attraverso l’art. 29 bis della legge n. 40/2020 viene quindi affermato il principio che il rispetto dei protocolli di sicurezza  e delle corrispondenti prescrizioni del D.Lgs n. 81/2008 esauriscono, quanto al rischio di infortunio da Covid-19, le misure cui fa generico riferimento l’art. 2087 c.c..

 

Avv. Federico Maccone, Partner