Con legge 5 giugno 2020, n. 40 è stato convertito in legge con modificazioni il Decreto Liquidità (D.l. 23/2020).
La legge è entrata in vigore il 7/6/2020.
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) che stabilisce: “ 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale”.
Tale norma era stata invocata a gran voce dal mondo produttivo dopo che l’INAIL aveva stabilito che avrebbe indennizzato come infortunio il contagio da virus “in occasione di lavoro”.
Attraverso l’art. 29 bis della legge n. 40/2020 viene quindi affermato il principio che il rispetto dei protocolli di sicurezza e delle corrispondenti prescrizioni del D.Lgs n. 81/2008 esauriscono, quanto al rischio di infortunio da Covid-19, le misure cui fa generico riferimento l’art. 2087 c.c..
Avv. Federico Maccone, Partner